(Accordo - art. 59)
                             ARTICOLO 59 
Le Parti  adeguano  progressivamente  le  disposizioni  del  presente
titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il  Consiglio  di
associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a  norma
dell'accordo  generale  sul  commercio   dei   servizi   (GATS),   in
particolare l'articolo V.