(Accordo - art. 60)
                             ARTICOLO 60 
Le disposizioni del  presente  accordo  non  vietano  alle  Parti  di
prendere le misure necessarie per  impedire  l'elusione,  tramite  le
disposizioni del presente  accordo,  delle  disposizioni  relative  e
all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.