(Accordo - art. 62)
                             ARTICOLO 62 
1. Per  quanto  riguarda  le  operazioni  sul  conto  capitale  della
bilancia  dei  pagamenti,  a   decorrere   dall'entrata   in   vigore
dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia  garantiscono  la  libera
circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati
in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante
e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni  del
titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione  o  il  rimpatrio  di
detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 
Fatto salvo l'articolo 44, ultimo paragrafo, a decorrere dall'entrata
in vigore del presente accordo e' garantita  la  libera  circolazione
del  capitale  connesso  allo  stabilimento   e   all'attivita'   dei
lavoratori autonomi, compresa  la  liquidazione  e  il  rimpatrio  di
questi investimenti. 
2. Per  quanto  riguarda  le  operazioni  sul  conto  capitale  della
bilancia  dei  pagamenti,  a   decorrere   dall'entrata   in   vigore
dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia  garantiscono  la  libera
circolazione dei capitali relativi ad  investimenti  di  portafoglio.
Cio' si applica anche alla libera circolazione dei capitali  relativi
ai crediti per operazioni commerciali, alla  prestazione  di  servizi
cui  partecipa  un  residente  di  una  delle  Parti  e  ai  prestiti
finanziari. 
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Lettonia evitano
di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e  dei
pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della  Comunita'  e
della  Lettonia  nonche'  di  rendere  piu'  restrittive  il   regime
esistente. 
4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali
tra la Comunita' e la Lettonia al fine di  promuovere  gli  obiettivi
del presente accordo.