(Accordo - art. 63)
                             ARTICOLO 63 
1. Le Parti prendono misure atte  a  consentire  la  creazione  delle
condizioni necessarie per  l'ulteriore  graduale  applicazione  delle
norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 
2. Il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile
la  piena  applicazione  delle  norme  comunitarie  in   materia   di
circolazione dei capitali.