(Accordo - art. 64)
                             ARTICOLO 64 
1. Sono incompatibili con  il  corretto  funzionamento  del  presente
accordo, nella  misura  in  cui  possano  essere  pregiudizievoli  al
commercio tra la Comunita' e la Lettonia: 
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di  associazioni
     di imprese e  tutte  le  pratiche  concordate  tra  imprese  che
     abbiano per oggetto  o  per  effetto  di  impedire,  limitare  o
     falsare il gioco della concorrenza; 
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o  piu'  imprese  di  una
     posizione dominante nell'intero  territorio  della  Comunita'  o
     della Lettonia, o in una sua parte sostanziale; 
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese  o  talune
produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i
criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86  e  92  del
trattato che istituisce la Comunita' europea oppure, per  i  prodotti
contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del
trattato CECA, compreso il diritto derivato. 
3. Entro il 31 dicembre 1997, il  Consiglio  di  associazione  adotta
mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi
1 e 2. 
Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1,
iii) e delle parti pertinenti  del  paragrafo  2  ci  si  basa  sulle
disposizioni    dell'accordo    relativo    all'interpretazione     e
all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT. 
4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  paragrafo  1,
      iii), le  Parti  accettano  che,  fino  al  31  dicembre  1999,
      qualsiasi aiuto statale concesso dalla Lettonia venga  valutato
      tenendo conto del fatto che  la  Lettonia  va  assimilata  alle
      regioni della Comunita' di cui all'articolo  92,  paragrafo  3,
      lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il
      Consiglio  di  associazione,  tenendo  conto  della  situazione
      economica della Lettonia, decide se detto periodo debba  essere
      prorogato per ulteriori periodi di cinque anni. 
   b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli 
      aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra 
      Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e 
      fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su 
      richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni  su
particolari singoli casi di aiuto di Stato. 
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli  II  e  III  del
titolo III: 
- la disposizione del paragrafo 1, iii) non si applica; 
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, i) dovrebbero essere valutate
  secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base  agli  articoli
  42 e 43 del  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,  in
  particolare  quelli  fissati  nel  regolamento   n.   26/1962   del
  Consiglio. 
6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e 
- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione
di cui al paragrafo 3, o 
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca  o  minaccia  di
  arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra  Parte  o  alla
  sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, 
la Comunita' o la Lettonia possono prendere misure appropriate,  pre-
via consultazione nell'ambito dei Consiglio di  associazione  o  dopo
trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. 
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, iii) del
presente articolo, tali misure appropriate, qualora  si  applichi  in
materia il GATT, possono  essere  adottate  soltanto  in  conformita'
delle procedure e alle condizioni  fissate  da  detto  accordo  e  da
qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi  auspici,
applicabile tra le Parti. 
7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma  del
paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo  conto  delle
limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.