(Accordo - art. 65)
                             ARTICOLO 65 
1.  Le  Parti  si  adoperano  per  evitare  l'imposizione  di  misure
restrittive, ivi comprese le misure  relative  alle  importazioni,  a
fini di bilancia dei  pagamenti.  In  caso  di  imposizione  di  tali
misure, la Parte che  le  ha  introdotte  presenta  appena  possibile
all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione. 
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Lettonia abbiano  o  rischino
di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita'  o
la Lettonia, a seconda dei  casi,  in  conformita'  delle  condizioni
stabilite nel quadro del GATT, possono adottare  misure  restrittive,
ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata
e la cui portata non puo' essere piu' ampia di guanto sia  necessario
per  ovviare  alla  situazione  della  bilancia  dei  pagamenti.   La
Comunita' o la Lettonia, a seconda dei casi, informano senza  indugio
l'altra Parte. 
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai  trasferimenti
relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi
investiti o reinvestiti e  di  qualsiasi  tipo  di  reddito  da  essi
derivante.