(Accordo - art. 66)
                             ARTICOLO 66 
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono  stati
riconosciuti  diritti  speciali  o   esclusivi,   il   Consiglio   di
associazione garantisce che, a  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  si
applichino i  principi  del  trattato  che  istituisce  la  Comunita'
europea, in particolare l'articolo 90, e i  pertinenti  principi  del
trattato  CECA,  segnatamente  la  liberta'   decisionale   per   gli
imprenditori.