ARTICOLO 66 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 90, e i pertinenti principi del trattato CECA, segnatamente la liberta' decisionale per gli imprenditori.