(Accordo - art. 67)
                             ARTICOLO 67 
1. A norma del presente  articolo  e  dell'allegato  XVII,  le  Parti
confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva
tutela  e  applicazione  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale,
industriale e commerciale. 
2. La Lettonia  continua  a  migliorare  la  tutela  dei  diritti  di
proprieta'  intellettuale,  industriale  e  commerciale  al  fine  di
assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo
3 del presente accordo, un livello  di  protezione  simile  a  quello
esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi analoghi  di  esercizio
di tali diritti. 
3. Entro la fine del periodo transitorio di cui  all'articolo  3,  la
Lettonia aderisce  alle  convenzioni  multilaterali  sui  diritti  di
proprieta'  intellettuale,   industriale   e   commerciale   di   cui
all'allegato XVII, paragrafo 1, delle quali  gli  Stati  membri  sono
parti o che sono di fatto applicate dagli Stati  membri,  secondo  le
disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse. 
4. In caso  di  problemi  in  materia  di  proprieta'  intellettuale,
industriale  e  commerciale  tali  da  falsare  le   condizioni   del
commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di  una
delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.