(Accordo - art. 68)
                             ARTICOLO 68 
1.   Le   Parti   sono   favorevoli   ad   una   maggiore    apertura
dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non
discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del  GATT
e dell'OMC. 
2. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa'
lettoni, definite ai sensi dell'articolo  46  del  presente  accordo,
possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella
Comunita'  conformemente   alle   norme   comunitarie   in   materia,
beneficiando  di  un  trattamento  non  meno  favorevole  di   quello
riservato alle societa' comunitarie. 
Entro e non oltre il  termine  del  periodo  di  transizione  di  cui
all'articolo  3,  le  societa'   comunitarie,   definite   ai   sensi
dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere  alle  proce-
dure di aggiudicazione dei contratti in Lettonia, beneficiando di  un
trattamento non meno favorevole di  quello  riservato  alle  societa'
lettoni. 
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le  societa'
comunitarie stabilite in Lettonia, a norma del capitolo II del titolo
IV, come succursali, definite ai sensi dell'articolo  46,  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 57, possono accedere alle procedure  di
aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non  meno
favorevole di quello riservato alle  societa'  lettoni.  Le  societa'
comunitarie stabilite in Lettonia come filiali ed  agenzie,  definite
ai sensi dell'articolo 46, beneficiano di tale  trattamento  al  piu'
tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3. 
Quando la Lettonia avra'  adottato  la  legislazione  necessaria,  le
disposizioni del  presente  paragrafo  si  applicheranno  anche  agli
appalti pubblici oggetto della  direttiva  93/38/CEE  del  14  giugno
1993. 
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente  la  possibilita'
per la Lettonia di far accedere alle procedure di  aggiudicazione  in
vigore in questo  paese  tutte  le  societa'  comunitarie  prima  del
termine del periodo di transizione. 
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di
servizi tra la Comunita' e la Lettonia, nonche'  l'occupazione  e  la
circolazione  della  manodopera  per   l'esecuzione   dei   contratti
d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 37-60
del presente accordo.