(Accordo - art. 71)
                             ARTICOLO 71 
La Comunita' fornisce alla Lettonia l'assistenza  tecnica  necessaria
per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro: 
- scambi di esperti; 
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto
  riguarda gli aspetti legislativi; 
- organizzazione di seminari; 
- attivita' di formazione; 
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei
  settori pertinenti; 
- aiuto per migliorare le procedure doganali e le statistiche; 
- aiuto per il ravvicinamento della  legislazione  lettone  a  quella
  dell'Unione europea.