(Accordo - art. 74)
                             ARTICOLO 74 
               PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 
1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario,  a  migliorare,
il  contesto  giuridico  e  il  clima  favorevole  agli  investimenti
privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela,  indispensabile  per
la ricostruzione economica e industriale  e  per  lo  sviluppo  della
Lettonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a  promuovere
gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lettonia. 
2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge: 
- la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli  gli
  investimenti in Lettonia; 
- se del caso, la conclusione di accordi  bilaterali  con  gli  Stati
  membri per la promozione e la tutela degli investimenti; 
- un'ulteriore     deregolamentazione     e     un      miglioramento
  dell'infrastruttura economica; 
- lo scambio di  informazioni  sulle  opportunita'  di  investimento,
  tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane  commerciali  e
  altre manifestazioni. 
La Comunita' potrebbe fornire assistenza  nella  fase  di  avviamento
agli organismi che promuovono gli investimenti interni. 
3. La Lettonia si atterra' alle  norme  sulle  misure  relative  agli
investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).