ARTICOLO 74 PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lettonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lettonia. 2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge: - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lettonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica; - lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni. La Comunita' potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni. 3. La Lettonia si atterra' alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).