(Accordo - art. 76)
                             ARTICOLO 76 
NORME IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
1. Le Parti cooperano, se del caso  con  l'assistenza  tecnica  della
Comunita', al fine di  ridurre  le  differenze  a  livello  di  norme
tecniche e di procedure di valutazione della conformita'. 
2. A tale scopo, la cooperazione punta a: 
- promuovere l'applicazione delle normative  tecniche  comunitarie  e
  delle  norme  e  procedure  europee  per   la   valutazione   della
  conformita', riconoscendo il diritto della Lettonia di elaborare  e
  applicare  eventualmente  norme  speciali   (piu'   rigorose)   per
  conseguire i suoi obiettivi in materia di qualita' ambientale; 
- se del caso, concludere accordi  sul  riconoscimento  reciproco  in
  questi settori; 
- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione  della  Lettonia
  ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e
  EUROMET). 
3.  La  Comunita'  fornisce  alla   Lettonia   l'assistenza   tecnica
necessaria, segnatamente organizzando programmi di formazione per gli
esperti  lettoni  in  materia   di   standardizzazione,   metrologia,
certificazione e sistemi di qualita' nei paesi europei.