(Accordo - art. 77)
                             ARTICOLO 77 
               COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
1. Le Parti promuovono la cooperazione  nel  campo  della  ricerca  e
dello sviluppo tecnologico, rivolgendo  particolare  attenzione  alle
seguenti iniziative: 
- scambi d'informazioni sulle  rispettive  politiche  in  materia  di
  scienza e di tecnologia; 
- organizzazione di  riunioni  comuni  sulle  questioni  scientifiche
  (seminari e gruppi di lavoro); 
- attivita' comuni di  ricerca  e  sviluppo  volte  a  promuovere  il
  progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e  di  know-
  how; 
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori  e
  specialisti di entrambe le parti; 
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione
  di nuove tecnologie e tutela adeguata  dei  diritti  di  proprieta'
  intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; 
- partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari a  norma  del
  paragrafo 3. 
Si fornisce la necessaria assistenza tecnica. 
2. Il Consiglio di associazione  stabilisce  procedure  adeguate  per
sviluppare la cooperazione. 
3. La cooperazione prevista  dal  programma  quadro  comunitario  nel
settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita  in
base ad intese specifiche da negoziare e da concludere  conformemente
alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.