(Accordo - art. 78)
                             ARTICOLO 78 
                       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo  equilibrato  le
risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione  generale  e
le qualifiche professionali in Lettonia, sia nel settore pubblico sia
in quello privato,  tenendo  conto  delle  priorita'  del  paese.  Si
elaborano contesti istituzionali  e  piani  di  cooperazione  (basati
sulla Fondazione europea per la formazione, sul  programma  TEMPUS  e
sull'Eurofacolta').   In   questo   contesto,   si   esamina    anche
l'opportunita'  di  una  partecipazione  della  Lettonia   ad   altri
programmi comunitari. 
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: 
- riforma del sistema d'istruzione e di formazione lettone; 
- formazione   iniziale,   formazione   sul   posto   di   lavoro   e
  riqualificazione, ivi compresa la formazione di  alti  dirigenti  e
  alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare  nei
  settori prioritari, da stabilirsi; 
- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro; 
- cooperazione  tra  universita'  e  tra  universita'  e  imprese   e
  mobilita' di insegnanti, studenti, amministratori e giovani; 
- promozione  dell'insegnamento  nel  campo   degli   studi   europei
  nell'ambito delle opportune istituzioni; 
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi; 
- promozione dell'insegnamento delle lingue in Lettonia,  soprattutto
  per le minoranze; 
- insegnamento delle lingue della Comunita', formazione di traduttori
  e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della
  terminologia comunitaria; 
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e  delle  nuove  tecniche  di
  formazione; 
- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione.