ARTICOLO 80 PESCA 1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Lettonia. 2. La cooperazione tiene conto in particolare: - dell'avvio di attivita' sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico; - della tradizionale cooperazione in materia di pesca; - della necessita' di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione; - dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia; - della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lettonia mediante la creazione di joint venture; - dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessita' di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione; - dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how; - dell'introduzione in Lettonia delle norme CE in materia di qualita' della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi); - degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonche' sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca; - della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.