(Accordo - art. 80)
                             ARTICOLO 80 
                                PESCA 
1.  Le  Parti  sviluppano  la  cooperazione  in  materia   di   pesca
conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra  la  Comunita'
economica europea e la Repubblica di Lettonia. 
2. La cooperazione tiene conto in particolare: 
- dell'avvio di attivita' sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar
  Baltico; 
- della tradizionale cooperazione in materia di pesca; 
- della necessita' di sviluppare i sistemi di controllo della  pesca,
  le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione; 
- dello sviluppo del  potenziale  scientifico  per  lo  studio  delle
  risorse ittiche  nel  Mar  Baltico,  di  un'azione  comune  per  la
  conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche  (segnatamente
  salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in
  materia; 
- della  graduale  modernizzazione  della   flotta   peschereccia   e
  dell'industria di trasformazione ittica della Lettonia mediante  la
  creazione di joint venture; 
- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessita'
  di trasferire l'esperienza della  CE  in  materia  di  tecniche  di
  commercializzazione; 
- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e
  degli scambi di know-how; 
- dell'introduzione in Lettonia delle norme CE in materia di qualita'
  della produzione e di  condizioni  sanitarie  per  la  piscicoltura
  (compresi i mangimi); 
- degli scambi di informazioni sulle politiche e  sulla  legislazione
  in materia di pesca nonche' sulla creazione di  un  mercato  per  i
  prodotti della pesca; 
- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni  internazionali
  per la pesca.