(Accordo - art. 81)
                             ARTICOLO 81 
                               ENERGIA 
1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del  trattato
sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano  per  consentire
una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa. 
2. La cooperazione si prefigge quanto segue: 
- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche  per
  quanto riguarda gli aspetti a lungo termine; 
- gestione e formazione nel settore energetico; 
- promozione   del   risparmio   e    dell'utilizzazione    razionale
  dell'energia; 
- sviluppo delle risorse energetiche; 
- miglioramento    della    distribuzione    e    miglioramento     e
  diversificazione delle forniture; 
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; 
- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza; 
- maggiore  apertura  del  mercato  energetico,   ivi   compresa   la
  facilitazione del transito del gas e dell'elettricita'; 
- settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione  della
  possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura europee; 
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche; 
- definizione di un contesto per  la  cooperazione  tra  imprese  nel
settore; 
- trasferimento di tecnologia e know-how; 
- cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie  nel  settore
  dell'energia; 
- cooperazione  regionale  tra  gli   Stati   baltici   nel   settore
  dell'energia, segnatamente sotto forma di un  rilevante  contributo
  alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione. 
3. Si fornira' la necessaria assistenza tecnica.