(Accordo - art. 82)
                             ARTICOLO 82 
                         SICUREZZA NUCLEARE 
1. La cooperazione mira  a  garantire  un'utilizzazione  piu'  sicura
dell'energia nucleare. 
2. La cooperazione in materia  nucleare  si  concentra  nei  seguenti
settori: 
- miglioramento della formazione del personale; 
- perfezionamento della legislazione e  delle  normative  lettoni  in
  materia di sicurezza nucleare e rafforzamento  delle  autorita'  di
  vigilanza e delle loro risorse; 
- sicurezza nucleare, misure di  emergenza  e  gestione  in  caso  di
  incidenti; 
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; 
- problemi relativi al ciclo  del  combustibile  e  salvaguardia  dei
  materiali nucleari; 
- gestione delle scorie radioattive; 
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari; 
- decontaminazione; 
- definizione e applicazione  di  norme  di  sicurezza  uniformi  per
  tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente. 
3. La cooperazione comprende  altresi'  scambi  d'informazioni  e  di
esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo  conformemente
alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia. 
4. Le Parti riconoscono la necessita' di instaurare una cooperazione,
nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive  competenze,  per
combattere  il  contrabbando  nucleare.  Sono  previsti   scambi   di
informazioni, sostegno  tecnico  per  analizzare  e  identificare  il
materiale e un'assistenza amministrativa e  tecnica  per  predisporre
controlli doganali efficaci. A  seconda  delle  future  esigenze,  si
potra' ampliare la cooperazione nel settore.