(Accordo - art. 86)
                             ARTICOLO 86 
                    INFRASTRUTTURE D'INFORMAZIONE 
Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare  la  cooperazione  al
fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede: 
- scambi di informazioni sulle politiche  e  sui  programmi  volti  a
  creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi; 
- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le  reti
  d'informazione attuali (universita' e/o enti governativi); 
- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato
  e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro  e
  conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti; 
- formazione e consulenze; 
- esecuzione congiunta di progetti; 
- promozione  e   definizione   congiunta   di   norme,   metodi   di
  certificazione e metodi di prova; 
- promozione di un quadro normativo appropriato; 
- promozione  dello  sviluppo  dei  servizi  d'informazione  e  delle
  infrastrutture.