(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
1. Le disposizioni del presente capitolo  si  applicano  ai  prodotti
originari della Comunita' e  della  Lettonia  elencati  nei  capitoli
25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione  per  i  prodotti
elencati nell'allegato 1. 
2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai  prodotti
citati all'articolo 16. 
3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato  che
istituisce la Comunita' europea  dell'energia  atomica  avvengono  in
conformita' delle disposizioni di detto trattato.