(Accordo - art. 90)
                             ARTICOLO 90 
                       RICICLAGGIO DEL DENARO 
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi  costantemente  e
di  collaborare  per  prevenire  l'utilizzazione  dei  loro   sistemi
finanziari per il riciclaggio dei proventi delle  attivita'  illecite
in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare. 
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa
e tecnica volta a definire norme adeguate contro il  riciclaggio  del
denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai
consessi  internazionali,  ivi  compresa  la   Task   Force   "Azione
finanziaria" (FATF).