ARTICOLO 90 RICICLAGGIO DEL DENARO 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).