(Accordo - art. 92)
                             ARTICOLO 92 
                  COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE 
1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di  sanita'  e  di
sicurezza sul posto di lavoro e  di  pubblica  sanita',  al  fine  di
migliorare la tutela della salute e della sicurezza  dei  lavoratori,
prendendo a riferimento il  livello  di  protezione  esistente  nella
Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende: 
- assistenza tecnica; 
- scambi di esperti; 
- cooperazione tra imprese; 
- informazione e attivita' di formazione; 
- cooperazione nel settore della sanita'. 
2. In materia  di  occupazione,  la  cooperazione  tra  le  Parti  si
concentra soprattutto sui seguenti aspetti: 
- organizzazione del mercato del lavoro; 
- modernizzazione  dei  servizi  di  collocamento  e  di   consulenza
  professionale; 
- pianificazione ed esecuzione di  programmi  di  ristrutturazione  a
  livello regionale; 
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale. 
La  collaborazione  in  questo  campo  prende  la  forma  di   studi,
prestazioni di esperti, informazioni e formazione. 
3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra  le
Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lettone  alla  nuova
situazione economica e sociale, principalmente assicurando i  servizi
di esperti e fornendo informazioni e formazione.