(Accordo - art. 93)
                             ARTICOLO 93 
                               TURISMO 
Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel  settore  del
turismo, in particolare: 
- agevolando il flusso di turisti; 
- intensificando  gli  scambi  di  informazioni  attraverso  le  reti
  internazionali, le banche dati, ecc.; 
- trasferendo  know-how  mediante  cicli  di  formazione,  scambi   e
  seminari; 
- sviluppando i progetti di cooperazione regionale; 
- esaminando  le  possibilita'  di   realizzare   operazioni   comuni
  (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra citta', ecc.); 
- introducendo  sistemi   informatizzati   di   prenotazione   e   di
  informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e  norme
  di tutela di consumatori per i turisti.