ARTICOLO 94 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunita' e la Lettonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lettonia informazioni piu' specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonche' a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione puo' comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.