(Accordo - art. 94)
                             ARTICOLO 94 
                    INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
1.  Per  quanto  riguarda  l'informazione  e  la  comunicazione,   la
Comunita' e la Lettonia promuovono proficui  scambi  di  informazioni
privilegiando  i  programmi  volti  a  fornire  alla  popolazione  le
informazioni  di   base   sull'Unione   europea   e   agli   ambienti
specializzati della Lettonia informazioni piu'  specifiche  compreso,
ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'. 
2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte
a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e  le
norme  tecniche  nonche'  a  promuovere  la  tecnologia   audiovisiva
europea. 
3. La cooperazione puo' comprendere programmi di  scambio,  borse  di
studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia  di
mass media.