ARTICOLO 95 TUTELA DEI CONSUMATORI 1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lettonia e della Comunita'. Un'effettiva tutela dei consumatori e' infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato. 2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono: - un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia; - il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lettonia con quella della Comunita'; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza. 3. La cooperazione puo' comprendere: - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG; - potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni; - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lettoni e comunitari; - accesso alle banche dati della Comunita'; - sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori. 4. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.