(Accordo - art. 95)
                             ARTICOLO 95 
                       TUTELA DEI CONSUMATORI 
1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita'
tra i sistemi di  tutela  dei  consumatori  della  Lettonia  e  della
Comunita'. Un'effettiva tutela dei consumatori e' infatti  necessaria
per il corretto funzionamento dell'economia di mercato. 
2.  A  tal  fine,  e  considerati  gli  interessi  comuni,  le  Parti
promuovono e garantiscono: 
- un'attiva politica di tutela dei  consumatori,  conformemente  alla
  normativa comunitaria  e  a  tutti  gli  orientamenti  dell'ONU  in
  materia; 
- il ravvicinamento delle leggi e  l'allineamento  della  tutela  dei
  consumatori in Lettonia con quella della Comunita'; 
- un'efficace tutela giuridica  dei  consumatori  per  migliorare  la
  qualita' dei beni di  consumo  e  mantenere  norme  appropriate  in
  materia di sicurezza. 
3. La cooperazione puo' comprendere: 
- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; 
- formazione degli esperti in materia di tutela dei  consumatori  del
  governo e delle ONG; 
- potenziamento delle organizzazioni indipendenti per  sensibilizzare
  maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle
  informazioni; 
- creazione  di  centri  d'informazione  e  di  consulenza   per   la
  composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e  di
  altro tipo per i consumatori; cooperazione  tra  centri  lettoni  e
  comunitari; 
- accesso alle banche dati della Comunita'; 
- sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori. 
4. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.