(Accordo - art. 96)
                             ARTICOLO 96 
                               DOGANE 
1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza
di tutte  le  disposizioni  che  si  intendono  adottare  per  quanto
riguarda gli scambi e a ravvicinare il  sistema  doganale  lettone  a
quello della Comunita', in  modo  da  agevolare  la  liberalizzazione
prevista nel presente accordo. 
2. In particolare, la cooperazione comprende: 
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; 
- la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere; 
- l'introduzione    del    documento    amministrativo    unico     e
  l'interconnessione tra i sistemi  di  transito  della  Comunita'  e
  della Lettonia; 
- la  semplificazione  dei  controlli  e  delle  formalita'  per   il
  trasporto di merci; 
- l'organizzazione di seminari e tirocini; 
- il sostegno  per  l'introduzione  di  moderni  sistemi  informativi
  doganali. 
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 
3.  Fatta  salva  l'ulteriore  cooperazione  prevista  dal   presente
accordo,  in  particolare  dall'articolo  100  e  dal   Titolo   VII,
l'assistenza reciproca tra le autorita'  amministrative  delle  Parti
competenti per quanto riguarda le questioni doganali e'  disciplinata
dalle disposizioni del protocollo n. 5.