(Accordo - art. 99)
                             ARTICOLO 99 
                      PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive  autorita'  nel
settore della pubblica amministrazione, anche avviando  programmi  di
scambio,  al  fine  di  migliorare  la  reciproca  conoscenza   della
struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.