Art. 22.

  1.  Sono  trasferite  alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato  in  materia  di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali  e  la  vigilanza sulle attivita' relative. Di conseguenza le
partecipazioni  azionarie  o  le  attivita',  i beni, il personale, i
patrimoni,  i  marchi  e  le  pertinenze  delle aziende termali, gia'
inquadrate  nel  soppresso  Ente  autonomo  gestione  aziende termali
(EAGAT)  e  del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a
titolo  gratuito  alle  regioni  e  alle  province  autonome  nel cui
territorio  sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di
rilancio di cui al comma 2.
  2.  Ai  fini  del  trasferimento  di cui al comma 1 la regione o la
provincia  autonoma,  entro  novanta  giorni decorrenti dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, presenta al Ministro del
tesoro  un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli
interventi,  le  risorse  ed  i  tempi  di  realizzazione con impegno
dell'ente  interessato  al  risanamento  delle passivita' dei bilanci
delle  societa' termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.  Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo entro sessanta
giorni dalla presentazione del piano.
  3.  Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in
parte,  le  partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i patrimoni
trasferiti  ad uno o piu' comuni. Possono altresi' prevedere forme di
gestione  attraverso  societa'  a  capitale  misto pubblico-privato o
attraverso affidamento a privati.
  4.   Nel   caso   in   cui   le  regioni  o  le  province  autonome
territorialmente  interessate  non presentino alcun progetto entro il
termine  indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello
Stato,  determina  i  criteri  per  le  cessioni, volti a favorire la
valorizzazione delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative
delle  aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse
per l'economia generale, nonche' per gli interessi turistici.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi 15 marzo 1997
                                     SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK