La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui l'articolo 01 del decreto - legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997. 2. Le proposizioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi interessati. 3. I periodi minimi di comando e di attribuzione specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 01 del D.L. n. 341 del 1996 ("Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia") ha prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 1996 il termine di validita' delle tabelle allegate alla legge 20 settembre 1980, n. 574 ("Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"), riguardanti l'avanzamento al grado superiore in taluni ruoli degli ufficiali.