Art. 10. 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilita'. 2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le parole: "all'atto del trasferimento " sono aggiunte le seguenti:" o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale". 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' aggiunto il seguente comma: "2 - bis. In deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al presente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale che nel disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri avevano anzianita' di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati dopo quattro anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianita'".
Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 1, della legge n. 231/1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale): "1. Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150". - Il testo vigente dell'art. 1, comma 5, della legge n. 100/1987 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare) e il seguente: "5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina". - La tabella 3 allegata al decreto legislativo n. 117/1993 (per l'argomento del decreto si veda nella nota all'art. 9) e' quella relativa agli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.