Art. 10. 
  1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e fino  al  31  dicembre  1995  la
retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della  legge  8  agosto
1990, n. 231, e' riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilita'. 
  2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo  1987,  n.  100,
dopo le parole:  "all'atto  del  trasferimento  "  sono  aggiunte  le
seguenti:" o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale". 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993,  n.  117,
e' aggiunto il seguente comma: 
    "2 - bis. In deroga a quanto stabilito nella tabella  3  allegata
al presente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo
speciale che nel disciolto  ruolo  unico  dell'Arma  dei  carabinieri
avevano anzianita' di grado pari od anteriore al  31  dicembre  1993,
vengono valutati dopo quattro anni di  permanenza  nel  grado  e,  se
idonei, promossi al grado di tenente colonnello  con  decorrenza  dal
giorno successivo al compimento della predetta anzianita'". 
 
          Note all'art. 10:
            - Si trascrive il testo  dell'art.  10,  comma  1,  della
          legge  n.  231/1990 (Disposizioni in materia di trattamento
          economico del personale):   "1. Ferma  restando  la  totale
          disponibilita'  al  servizio,  con  decorrenza dal 1 luglio
          1990 l'orario delle  attivita'  giornaliere  del  personale
          militare  delle  Forze  armate  di cui all'art. 1, comma 1,
          nonche' dei colonnelli e generali e  gradi  corrispondenti,
          valido  in  condizioni normali, e' fissato in trentasei ore
          settimanali.  Tutto  il  personale  militare  e'  tenuto  a
          prestare   ulteriori   due  ore  settimanali  obbligatorie,
          retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150".
            -  Il  testo vigente dell'art. 1, comma 5, della legge n.
          100/1987  (Norme  relative  al  trattamento  economico   di
          trasferimento del personale militare) e il seguente: "5. Il
          coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1
          che  sia  impiegato di ruolo in una amministrazione statale
          ha diritto, all'atto del trasferimento o  dell'elezione  di
          domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in
          ruolo  normale,  in  soprannumero  e  per comando presso le
          rispettive amministrazioni site nella sede di servizio  del
          coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina".
            -  La  tabella  3  allegata  al  decreto  legislativo  n.
          117/1993 (per l'argomento del decreto si  veda  nella  nota
          all'art.  9)  e'  quella  relativa agli ufficiali del ruolo
          speciale dell'Arma dei carabinieri.