Art. 11.
  1.  L'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge  e'
valutato  in  lire 102. 978 milioni per l'anno 1997 ed in lire 78.784
milioni  a  decorrere  dell'anno 1998. Al predetto onore si provvede,
quanto  a  lire  102.978 milioni per l'anno 1997 e 77.000 milioni per
gli  anni  1998  e  1999,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1997,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri;quanto al lire
1.784  milioni  per  gli  anni  1998  e 1999, mediante corrispondente
riduzione    del   medesimo   stanziamento,   all'uopo   parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 marzo 1997
                                                             SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Andreatta, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Flick
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