Art. 11. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 102. 978 milioni per l'anno 1997 ed in lire 78.784 milioni a decorrere dell'anno 1998. Al predetto onore si provvede, quanto a lire 102.978 milioni per l'anno 1997 e 77.000 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;quanto al lire 1.784 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 marzo 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Andreatta, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Flick ----------