Art. 2. 1. Le disposizioni di cui al comma 9 - quarter dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare. 2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organi complessivi dei ruoli interessati.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 9-quater dell'art. 32 della legge n. 224 del 1986 ("Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge n. 574 del 1980, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza"). "9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e' portato fino ad un massimo di 25 unita' annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianita' da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni alla data del 1 gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianita' di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni".