Art. 2.
    1.  Le  disposizioni di cui al comma 9 - quarter dell'articolo 32
della  legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della
legge  27  dicembre  1990,  n. 404 sono prorogate fino al 31 dicembre
1997  ed  estese  al  personale  dei paritetici ruoli dell'Esercito e
dell'Aeronautica militare.
    2.  Le  promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di  cui  al  comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli
organi complessivi dei ruoli interessati.
 
          Nota all'art. 2:
            -  Si  riporta  il  testo del comma 9-quater dell'art. 32
          della legge n. 224 del 1986  ("Norme  per  il  reclutamento
          degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle
          Forze  armate e modifiche ed integrazioni alla legge n. 574
          del  1980,  riguardanti  lo  stato  e  l'avanzamento  degli
          ufficiali  delle Forze armate e della Guardia di finanza").
          "9-quater. Nel periodo transitorio  dal  1990  al  1994  il
          numero  complessivo  annuale  delle  promozioni al grado di
          capitano di corvetta dei  tenenti  di  vascello  del  Corpo
          unico  degli  specialisti della Marina militare provenienti
          dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM)  di
          cui  alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n.
          212, e' portato fino ad un massimo di 25  unita'  annue  di
          tenenti  di  vascello  idonei  e non iscritti in quadro per
          ciascun anno con anzianita' da sottotenente di vascello  in
          servizio  permanente  effettivo uguale o superiore a dodici
          anni alla  data  del  1  gennaio  di  ciascuno  degli  anni
          predetti.  Ferma  restando la ripartizione in sottoruoli di
          cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986,  da
          integrare  per  effetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  le  promozioni  da  effettuarsi  in  ordine   di
          anzianita'  di  ruolo  ai  sensi del presente articolo sono
          conferite anche  in  soprannumero  agli  organici  previsti
          dalle  leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in
          applicazione delle norme di  cui  al  presente  comma  sono
          assorbite  con  le  vacanze  che  si  verifichino per cause
          diverse da quelle di cui alla lettera a)  del  primo  comma
          dell'art.    44  della  legge 12 novembre 1955, n.  1137, e
          successive modificazioni".