Art. 3.
    1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996, ai vice commissari della
Polizia  di Stato ed al personale delle Forze di Polizia di qualifica
corrispondente,  nonche'  agli  ufficiali  delle Forze armate e dalle
Forze   di   polizia  ad  ordinamento  militare,  sono  attribuiti  i
trattamenti    stipendiali   corrispondenti   ai   seguenti   livelli
retributivi:
    a)  ai  vice  commissari  de  ai  tenenti,  il livello VII - bis,
calcolato a norma dell'articolo 43 -bis della legge 1 aprile 1981,
n. 121;
    b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII
    2. Agli ispettori superiori delle Forze armate di polizia ad
ordinamento  civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento
civile,  ai  marescialli  aiutanti di quelle ad ordinamento militare,
nonche'  ai  marescialli  aiutanti  delle  Forze armate, con maggiore
anzianita'  di  servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un
emolumento  pensionabile  pari alla differenza tra il proprio livello
di   inquadramento   e  il  livello  retributivo  superiore,  secondo
decorrenza,  modalita'  e  sulla  base di requisiti da determinare in
sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure
di   concertazione   ivi  previste,  ed  in  relazione  alle  risorse
finanziarie   disponibili.   Il   medesimo   emolumento   e'  inoltre
attribuito,  evitando  sperequazioni  con altro personale o adottando
misure  perequative  occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e
qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque
prestato.
    3.  Fino  a  quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli
degli  ufficiali  del  Corpo  forestale  dello  Stato, il trattamento
stipendiale corrispondente al livello VII -bis e' attribuito agli
ufficiali  del  Corpo  che  rivestono  la qualifica iniziale e quello
corrispondente  al  livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita'
di  servizio  effettivo  nel ruolo pari a quella dei commissari della
Polizia di Stato.
    4.  Fino  a  quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli
direttivi  dell'Amministrazione  penitenziaria,  da attuare antro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, le
disposizioni  dell'articolo  40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
trovano  applicazione  nei  confronti  del  personale appartenente ai
profili  professionali  ascrivibili  all'ex  carriera  direttiva,  di
qualifica  corrispondente  a  quella  dei  commissari e dei dirigenti
della Polizia di Stato.
    5.  I  trattamenti  stipendiali  derivanti  dall'applicazione del
presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno
scatto  gerarchico  in  applicazione  degli  articoli 138 e 140 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al
personal   delle   Forze  di  polizia  di  qualifica  corrispondente,
assorbono  l'autonoma  maggiorazione  stipendiale  corrisposta  dal 1
gennaio  1996  al  medesimo  personale  in  attesa del riordino degli
inquadramenti retributivi.
 
          Note all'art. 3:
            - Si trascrive il testo dell'art. 43-bis della  legge  n.
          121/1981  ("Nuovo  ordinamento  dell'amministrazione  della
          pubblica sicurezza").
            "Art.  43-bis  -  1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al
          personale delle Forze di polizia di  cui  alla  tabella  di
          equiparazione  allegata  al  presente articolo (omissis) e'
          attribuito  lo  stipendio   del   livello   retributivo   e
          l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima
          tabella,  nonche'  gli  scatti  stipendiali ivi previsti in
          luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato,
          previsto  in  caso  di  promozione  o  nomina  al  grado  o
          qualifica   superiore,  nell'ambito  dello  stesso  livello
          retributivo, nonche', ove spettanti,  di  quelli  stabiliti
          dall'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.
            2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale
          di  cui  al comma 1, corrisponde al VII livello retributivo
          aumentato del 50 per cento dell  'incremento  previsto  per
          l'VIII livello.
            3.  Le  caratteristiche  dei  distintivi  e le insegne di
          grado degli appartenenti alle Forze di polizia di cui  alla
          tabella  allegata  al  presente articolo e del personale di
          grado equivalente delle Forze armate,  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro competente, previa intesa congli altri
          Ministri  interessati.  Fino  all'emanazione  del  predetto
          decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in  vigore
          per ciascuna Forza di polizia o Forza armata".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  40 della legge n.
          395/1990    ("Ordinamento    del    Corpo    di     polizia
          penitenziaria").
            "Art.   40   (Trattamento   giuridico  ed  economico  del
          personale  dirigente   e   direttivo   dell'Amministrazione
          penitenziaria).  -  1. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore della  presente  legge,  al  personale  dirigente  e
          direttivo  dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuito
          lo stesso  trattamento  giuridico  spettante  al  personale
          dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della
          Polizia  di Stato in base alla legge 1 aprile 1981, n. 121,
          ai relativi decreti legislativi  ed  alle  altre  norme  in
          materia.   Al   medesimo  personale  spetta,  altresi',  il
          corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato
          se non inferiore a quello attualmente goduto.
            2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanarsi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge. previa  deliberazione  del  Consiglio
          dei   Ministri,  su  proposta  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia,  di  concerto  con  i   Ministri   del   tesoro,
          dell'interno  e per la funzione pubblica, si provvedera' ai
          fini  dell'attuazione  del  comma   1,   a   stabilire   la
          comparazione  tra  le  qualifiche del personale dirigente e
          direttivo della  Polizia  di  Stato  e  le  qualifiche  del
          personale   dirigente   e   direttivo  dell'Amministrazione
          penitenziaria".
            - Si trascrive il testo degli articoli 138  e  140  della
          legge  n.   312/1980 ("Nuovo assetto retributivo funzionale
          del personale civile e militare dello Stato"):
            "Art. 138 (Attribuzioni stipendi per passaggio di grado).
          -  All'atto  della  promozione  o  della  nomina  a grado o
          qualifica  che  comporta  il  passaggio   ad   un   livello
          retributivo  superiore,  i  militari  di  grado inferiore a
          colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai  fini
          dell'ulteriore  progressione economica, allo stipendio, tra
          quelli conseguibili nel livello  per  classi  o  scatti  di
          importo  immediatamente  superiore a quello percepito nella
          precedente posizione, conservando l'anzianita' maturata, ai
          fini dell'attribuzione della successiva  classe  o  scatto,
          nel livello di provenienza.
            Nel  caso  in  cui  nel nuovo livello, ai sensi di quanto
          previsto  dal  primo  e  dal  quinto  comma  del   presente
          articolo,  siano  stati  attribuiti  aumenti  di  stipendio
          convenzionali,   ai   fini   dell'ulteriore    progressione
          economica  il  militare  si  intende  collocato allo scatto
          biennale tabellare  immediatamente  inferiore  agli  scatti
          convenzionali concessi.
            Ai  militari  che,  per effetto del transito dal ruolo di
          provenienza  ad  altro  ruolo,  retrocedono  di  grado,  e'
          attribuito,  nel  livello  retributivo  del nuovo grado, lo
          stipendio di classe o scatto determinato in  corrispondenza
          di  quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante
          attribuzione di scatti convenzionali.
            Al personale promosso o  nominato  a  grado  o  qualifica
          superiore,  nell'ambito  dello  stesso livello retributivo,
          viene attribuito uno scatto aggiuntivo  pari  al  2,50  per
          cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile
          solo  in  caso  di  promozione  o  di  nomina  a  grado o a
          qualifica  che  comporta  il  passaggio   ad   un   livello
          retributivo  superiore; detto scatto viene rideterminato in
          caso di acquisizione  di  classi  di  stipendio  successive
          sulla base della misura di ciascuna classe.
            Gli  scatti  attribuiti  ai  sensi del presente comma non
          comportano comunque aumenti di anzianita' nel  livello,  ai
          fini dell'ulteriore progressione economica".
            "Art.  140  (Inquadramento nei livelli retributivi). - Il
          personale militare di  grado  inferiore  a  colonnello,  in
          servizio  alla  data  del  1 gennaio 1978, e' inquadrato ai
          fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1  luglio
          1978,   nei   livelli   retributivi   in  applicazione  del
          precedente art. 137 sulla base  del  trattamento  economico
          complessivo  annuo  lordo  spettante alla data del 1 luglio
          1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge
          27 ottobre 1973, n. 628, somma di L. 300.000 annue  di  cui
          alla  legge  14  aprile 1977, n. 112, e somma di L. 120.000
          annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.
            Nel caso in cui  il  trattamento  economico  complessivo,
          come   sopra  determinato,  sia  inferiore  allo  stipendio
          iniziale  del  livello  di  inquadramento   e'   attribuito
          quest'ultimo  stipendio.  Qualora  invece detto trattamento
          sia superiore,  e'  attribuito  lo  stipendio,  tra  quelli
          conseguibili   nel   livello   per   classe  o  scatti  con
          l'eventuale aggiunta  di  scatti  anche  convenzionali,  di
          importo  pari  o  immediatamente  superiore  al trattamento
          stesso.  Se  siano  stati  attribuiti   aumenti   periodici
          convenzionali,    ai   fini   dell'ulteriore   progressione
          economica, il militare si  intende  collocato  allo  scatto
          biennale  tabellare  immediatamente  inferiore  agli scatti
          convenzionali concessi.
            Ad inquadramento effettuato in base ai  precedenti  commi
          viene  attribuito,  in  relazione  agli  anni  di  servizio
          prestato, il numero degli scatti biennali, in  ragione  del
          2,50 per cento di cui alla seguente tabella:
=====================================================================
                                                              Numero
   Anzianita' di servizio militare                            scatti
_____________________________________________________________________
da 15 a 17 anni                                                 2
da 18 a 19 anni                                                 3
da 20 a 21 anni                                                 4
da 22 a 23 anni                                                 5
da 24 a 25 anni                                                 6
da 26 a 27 anni                                                 7
da 28 anni in poi                                               8
            Gli scatti di cui alla presente tabella:
             -  si  calcolano sulla classe di stipendio attribuita al
          primo inquadramento;
             - si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:
             anzianita' di permanenza nella classe di stipendio;
             promozione o nomina a grado o qualifica  superiore,  che
          non comporti passaggio di livello retributivo;
             -  vengono comunque conservati, nell'importo determinato
          per il personale in servizio all'entrata  in  vigore  della
          legge,  in  aggiunta  a  qualsiasi  classe  di  stipendio o
          livello retributivo e rientrato nella base pensionabile  di
          cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.
            Nel  caso  in  cui  in  uno stesso livello siano previsti
          militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a
          quello minimo  della  stessa  carriera  ivi  indicati  sono
          altresi'  attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto
          comma del precedente art. 138,  restando  fermo  che  detti
          scatti   aggiuntivi  non  comportano  comunque  aumenti  di
          anzianita' nel livello ai fini della ulteriore progressione
          economica.
            Ai militari immessi in servizio a partire dal  1  gennaio
          1978  e'  in  ogni caso attribuito un trattamento economico
          non superiore  a  quello  goduto  dai  pari  grado  che  li
          precedono  in  ruolo  o dai gradi superiori aventi uguale o
          maggiore   anzianita'   di   servizio   militare   comunque
          prestato".