Art. 3. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai vice commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e dalle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi: a) ai vice commissari de ai tenenti, il livello VII - bis, calcolato a norma dell'articolo 43 -bis della legge 1 aprile 1981, n. 121; b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII 2. Agli ispettori superiori delle Forze armate di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato. 3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII -bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato. 4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare antro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personal delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1 gennaio 1996 al medesimo personale in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 43-bis della legge n. 121/1981 ("Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza"). "Art. 43-bis - 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla tabella di equiparazione allegata al presente articolo (omissis) e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonche', ove spettanti, di quelli stabiliti dall'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433. 2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 1, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell 'incremento previsto per l'VIII livello. 3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle Forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro competente, previa intesa congli altri Ministri interessati. Fino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza armata". - Si trascrive il testo dell'art. 40 della legge n. 395/1990 ("Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"). "Art. 40 (Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresi', il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvedera' ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria". - Si trascrive il testo degli articoli 138 e 140 della legge n. 312/1980 ("Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato"): "Art. 138 (Attribuzioni stipendi per passaggio di grado). - All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianita' maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza. Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, e' attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali. Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica". "Art. 140 (Inquadramento nei livelli retributivi). - Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1 gennaio 1978, e' inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di L. 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di L. 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento e' attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali, in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella: ===================================================================== Numero Anzianita' di servizio militare scatti _____________________________________________________________________ da 15 a 17 anni 2 da 18 a 19 anni 3 da 20 a 21 anni 4 da 22 a 23 anni 5 da 24 a 25 anni 6 da 26 a 27 anni 7 da 28 anni in poi 8 Gli scatti di cui alla presente tabella: - si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento; - si applicano in aggiunta a quelli spettanti per: anzianita' di permanenza nella classe di stipendio; promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo; - vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrato nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresi' attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello ai fini della ulteriore progressione economica. Ai militari immessi in servizio a partire dal 1 gennaio 1978 e' in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio militare comunque prestato".