Art. 4. 1. Per gli ufficiali di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 1986, n. 224, e all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la facolta' di opzione di cui all'articolo 44, comma 2, della predetta legge n. 224 del 1986 puo' essere esercitata, a domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 4: - L'art. 31, comma 1, della legge n. 224 del 1986 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 2) e l'art. 12, comma 3, della legge n. 404 del 1990 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza) si riferiscono agli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento. Si trascrive il testo dell'art. 44 della citata legge n. 224: "Art. 44. - 1. Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono cosi' modificati: a) il primo comma dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: ''La durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria''. b) il primo e secondo comma dell'art. 67 sono sostituiti dal seguente: ''All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia''; c) il secondo comma dell'art. 69, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e' ulteriormente sostituito dal seguente: ''Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'art. 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo''. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".