Art. 4.
    1. Per gli ufficiali di cui all'articolo 31, comma 1, della legge
1986,  n.  224,  e  all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre
1990, n. 404, la facolta' di opzione di cui all'articolo 44, comma 2,
della  predetta  legge  n.  224  del  1986  puo' essere esercitata, a
domanda  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
 
          Nota all'art. 4:
            - L'art. 31, comma 1, della legge n. 224  del  1986  (per
          l'argomento  della  legge  si veda nella nota all'art. 2) e
          l'art. 12, comma 3, della legge  n.  404  del  1990  (Nuove
          norme in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze
          armate e del Corpo della Guardia di finanza) si riferiscono
          agli  ufficiali  appartenenti  ai ruoli ad esaurimento.  Si
          trascrive il testo dell'art. 44 della citata legge n. 224:
            "Art. 44. - 1. Gli articoli 56, 67 e 69  della  legge  10
          aprile  1954,  n.  113,  quest'ultimo gia' sostituito dalla
          legge 25 maggio 1962, n. 417, sono cosi' modificati:
             a)  il  primo  comma  dell'art.  56  e'  sostituito  dal
          seguente:
            ''La  durata  massima di permanenza nell'ausiliaria e' di
          cinque  anni.  Gli  eventuali  richiami  in  servizio   non
          interrompono il decorso dell'ausiliaria''.
             b) il primo e secondo comma dell'art. 67 sono sostituiti
          dal seguente:
            ''All'ufficiale  in  ausiliaria  compete,  in aggiunta al
          trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda,  non
          reversibile,  pari all'80 per cento della differenza tra il
          trattamento  di  quiescenza  percepito  ed  il  trattamento
          economico  spettante  nel  tempo  al pari grado in servizio
          dello  stesso  ruolo,  e   con   anzianita'   di   servizio
          corrispondente  a  quella posseduta dall'ufficiale all'atto
          del  collocamento  in  ausiliaria.  Per  il  calcolo  della
          predetta  differenza  non  si  tiene  conto dell'indennita'
          integrativa  speciale  e  della  quota   di   aggiunta   di
          famiglia'';
             c)  il secondo comma dell'art. 69, gia' sostituito dalla
          legge 25 maggio 1962, n. 417, e'  ulteriormente  sostituito
          dal seguente:
            ''Allo  scadere  del periodo di permanenza in ausiliaria,
          durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro  viene
          operata  sulla base della normativa in vigore, e' liquidato
          all'ufficiale un nuovo trattamento  di  quiescenza  con  il
          computo  di  detto  periodo  e  sulla  base  degli  assegni
          pensionabili che servirono ai fini della  liquidazione  del
          trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
          permanente,  maggiorati  sia  degli aumenti biennali di cui
          all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  11
          gennaio  1956,  n. 19, e successive modificazioni, relativi
          al  periodo  trascorso  in   ausiliaria,   non   altrimenti
          computato  in  precedenti liquidazioni, sia dell'indennita'
          di cui all'art. 67 della presente legge. Nel  caso  in  cui
          l'ufficiale  sia  stato  richiamato  per almeno un anno, e'
          liquidato  al  termine del richiamo un nuovo trattamento di
          quiescenza sulla base degli assegni pensionabili  percepiti
          durante  il  richiamo,  maggiorati  degli  aumenti biennali
          inerenti  al  periodo   di   ausiliaria   trascorso   senza
          richiamo''.
            2.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo hanno
          decorrenza dal 1 gennaio 1985  e  si  applicano  solo  agli
          ufficiali  collocati  in  ausiliaria  dopo  detta data e, a
          domanda, agli  ufficiali  gia'  in  ausiliaria  che,  al  1
          gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria
          inferiore  a cinque anni. La domanda deve essere presentata
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge".