Art. 5. 
    1. Ai dirigenti civili e militari  appartenenti  ai  ruoli  delle
Forze armate  d  polizia  ad  al  personale  militare  nel  grado  di
colonnello e generale e gradi corrispondenti  dell'Esercito,  esclusa
l'Arma dei carabinieri,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, rispettivamente interessati,  si  applicano,  qualora  piu'
favorevoli e nei bilanci, la disposizioni dei decreti del  Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10  maggio  1996,  n.  360,
concernenti  le  indennita'  di  presenza  qualificata,  di  presenza
notturna e festiva e il trattamento di missione. 
 
          Nota all'art. 5:
            -  I  decreti del Presidente della Repubblica n. 359 e n.
          360 del 10 maggio 1996  hanno  recepito,  per  gli  aspetti
          retributivi   per   il   biennio  1996-1997,  i  precedenti
          provvedimenti    di     concertazione     riguardanti     -
          rispettivamente - il personale non dirigente delle Forze di
          polizia e delle Forze armate.