Art. 5. 1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze armate d polizia ad al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora piu' favorevoli e nei bilanci, la disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennita' di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.
Nota all'art. 5: - I decreti del Presidente della Repubblica n. 359 e n. 360 del 10 maggio 1996 hanno recepito, per gli aspetti retributivi per il biennio 1996-1997, i precedenti provvedimenti di concertazione riguardanti - rispettivamente - il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.