Art. 6. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'indennita' di impiego operativo di base di cui la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, e' corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianita' di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente e' riferita agli anni di servizio comunque prestato. 2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 nonche', con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. 3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6. 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alla tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alla nuove misure di cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennita' ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 nonche' dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennita' di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' supplementari, nonche' dall'articolo 3, commi 18 - bis e 18 - quater, del decreto - legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1 gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo. 6. Sulle nuove misure delle indennita' di impiego operativo, cosi' come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.
Note all'art. 6: - La legge n. 78 del 1983 concerne l'aggiornamento delle indennita' operative del personale militare. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 luglio 1995 ha recepito il precedente provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al quadriennio 1994-1997 per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995 per gli aspetti retributivi. Si trascrive il testo dell'art. 5, commi 2, 3, 6 e 9: "2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 4-5. (Omissis). 6. A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' soppressa. 7-8. (Omissis). 9. L'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, e' impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennita' non e' corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni". - Per l'argomento del D.P.R. n. 360/1996 si veda nella nota all'art. 5. Si trascrive il testo dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7: "Art. 4 (Indennita' di impiego operativo). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la misura dell'indennita' di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1 gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di ''caporal maggiore scelto'' di cui alla XI fascia della predetta tabella e' sostituito col grado di ''caporal maggiore capo'', e quello di ''caporal maggiore capo'' di cui alla XIII fascia col grado di ''caporal maggiore scelto''. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali: brigate; reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici); battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi); gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici); forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili; reparti bonifica ordigni esplosivi, le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, n. 115 e 125 sono elevate a 135 e, cosi' riderterminate, non sono cumulabili con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista. 3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983. n. 78, e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' rideterminato in L. 200.000 giornaliere. 6. (Omissis). 7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394". - Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell legge n. 78/1983 sopra citata riguardano le seguenti indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede; le tabelle II, III, e IV allegate alla legge riguardano le indennita': mensile di aeronavigazione, mensile di volo e mensile per il controllo dello spazio aereo. - Gli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della stessa legge n. 78/1983 riguardano le seguenti indennita' supplementare di marcia e prontezza operativa, supplementare per truppe da sbarco per unita' anfibie e per incursori subacquei, supplementare per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unita' navali, supplementari per pronto intervento aereo per piloti collaudatori-sperimentatori per piloti istruttori di volo e di specialita' e compensi di collaudo, per allievi piloti per allievi navigatori per ufficiali allievi osservatori per allievi paracadutisti, di volo oraria, supplementare per servizio presso poligoni permanenti istallazioni e infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, la tabella V allegata alla legge riguarda le indennita' supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo e di specialita'". - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 78/1983: "Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'). - Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono comulabili fra loro. Le stesse indennita' e le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'art. 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennita' di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono corrisposte per la differenza. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvaro con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e la indennita' di cui al secondo comma dell'art. 3, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento. Le idennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabilli con quelle di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365. L'indennita' d'impiego operativo di cui all'art. 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. Nel primo comma dell'art. 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole ''e' sospesa salvo il disposto del successivo art. 8'' sono sostituite dalle altre: ''e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo art. 8''. Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'art. 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero. L'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 8 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13. Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrispote con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo". - Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia): "18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121". 18-ter. (Omissis). "18-quater. Le indennita' di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalita' fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco". - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici): "5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente".