Art. 6.
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  l'indennita'  di  impiego
operativo  di  base  di cui la tabella I allegata alla legge 23 marzo
1983,  n.  78,  come  sostituita  dalla  tabella  I di cui al comma 1
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, e successive modificazioni, e' corrisposta al personale
militare  nei  gradi  di colonnello e generale e gradi corrispondenti
appartenenti  all'Esercito,  esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  alla
Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata
alla  presente  legge.  Nella  tabella  allegata alla presente legge,
l'anzianita'  di  servizio  indicata  in  corrispondenza del grado di
colonnello  o  grado corrispondente e' riferita agli anni di servizio
comunque prestato.
  2.  Per  il  personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio
1996,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 6 e 9
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995,  n.  394 nonche', con le rispettive decorrenze, le disposizioni
di  cui  ai  commi  1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
  3.  Limitatamente  al  personale  di  cui al comma 1, le indennita'
operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6. 7
e  10  della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alla tabelle II, III e IV
allegate   alla  medesima  legge,  percentualmente  commisurate  alla
indennita'  di  impiego  operativo  di  base,  sono  determinate  con
riferimento  alla  nuove  misure  di  cui  alla tabella allegata alla
presente  legge  in  relazione al grado rivestito. Le indennita' ed i
supplementi  nelle  misure  percentuali previste dagli articoli 8, 9,
11,  13,  14,  15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 nonche' dalla
tabella   V  allegata  alla  medesima  legge,  sono  determinate  con
riferimento alla misura della indennita' di impiego operativo di base
prevista  dalla  tabella  I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78,
come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio 1995, n. 394 e
successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla
XIII fascia.
  4.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23
marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle
indennita'  supplementari,  nonche' dall'articolo 3, commi 18 - bis e
18  -  quater,  del  decreto  -  legge  21  settembre  1987,  n. 387,
convertito  con  modificazioni  dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
nei  confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia
che  prestano  servizio  nelle  condizioni  di impiego previste dalle
predette  norme,  le  indennita'  di  aeronavigazione,  di  volo,  di
pilotaggio  e  di  imbarco  e  relative indennita' supplementari sono
rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente
delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
  5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo
assorbono  l'assegno  provvisorio  corrisposto  dal 1 gennaio 1996 in
attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo.
  6.  Sulle nuove misure delle indennita' di impiego operativo, cosi'
come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni
1996  e  1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6
marzo  1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi
retributivi  attribuiti  alle  altre categorie di pubblici dipendenti
negli anni 1995 e 1996.
 
          Note all'art. 6:
            - La legge n. 78 del 1983 concerne l'aggiornamento  delle
          indennita' operative del personale militare.
            -  Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
          31 luglio 1995 ha recepito il precedente  provvedimento  di
          concertazione  riguardante il personale non dirigente delle
          Forze armate, relativo al  quadriennio  1994-1997  per  gli
          aspetti  normativi, ed al biennio 1994-1995 per gli aspetti
          retributivi. Si trascrive il testo dell'art. 5, commi 2, 3,
          6 e 9:
            "2. Per il personale che anche anteriormente  all'entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  abbia prestato servizio
          nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e  6,  primo,
          secondo  e  terzo  comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.
          78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1  del
          presente  articolo,  sono  maggiorate,  per  ogni  anno  di
          servizio effettivo prestato con percezione  delle  relative
          indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni,
          secondo  le  percentuali  indicate nella tabella VI annessa
          alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
            3. A decorrere dal 1 dicembre  1995,  sono  soppresse  le
          note  a)  e b) alla tabella I, c) alla tabella II e le note
          alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n.
          78.
            4-5. (Omissis).
            6. A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare
          di cui all'art. 9 della legge 8 agosto  1990,  n.  231,  e'
          soppressa.
            7-8. (Omissis).
            9.  L'indennita'  di cui all'art. 3, comma 1, della legge
          n. 78/1983 compete anche al personale che, nella  posizione
          di forza amministrata, e' impiegato in maniera continuativa
          nelle   stesse   condizioni   ambientali,  addestrative  ed
          operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica
          presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art.  3.
          Tale   indennita'   non   e'   corrisposta   al   personale
          beneficiario  del  trattamento economico di missione ovvero
          impiegato presso  gli  anzidetti  Enti  e  Reparti  per  un
          periodo inferiore a trenta giorni".
            -  Per  l'argomento  del D.P.R. n. 360/1996 si veda nella
          nota all'art.  5. Si trascrive il testo dell'art. 4,  commi
          1, 2, 3, 4, 5 e 7:
            "Art.  4  (Indennita'  di  impiego  operativo).  -  1.  A
          decorrere dal 1 gennaio 1996, la misura dell'indennita'  di
          impiego  operativo  prevista  per  il  personale della XIII
          fascia della tabella I della legge 23 marzo  1983,  n.  78,
          come  sostituita  dall'art.  5,  comma  1,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 31  luglio  1995,  n.  394,  e'
          rideterminata  in  L.  295.000 e, a decorrere dal 1 gennaio
          1997,  in  L.  300.000.  Il  grado  di  ''caporal  maggiore
          scelto''  di  cui  alla XI fascia della predetta tabella e'
          sostituito col grado di ''caporal maggiore capo'', e quello
          di  ''caporal  maggiore  capo'' di cui alla XIII fascia col
          grado di ''caporal maggiore scelto''.
            2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per  il  personale  di
          cui  all'art.    1  che presta servizio presso i comandi, i
          reparti  e  le  unita'  di  campagna   appresso   indicati,
          impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
          nazionali ed internazionali:
             brigate;
             reggimenti  (esclusi  quelli  scolastico-addestrativi  e
          logistici);
             battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
             gruppi, gruppi squadroni  e  squadroni  (esclusi  quelli
          logistici);
             forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
             reparti bonifica ordigni esplosivi,
          le  misure  percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, n. 115 e 125 sono elevate
          a 135 e, cosi'  riderterminate,  non  sono  cumulabili  con
          l'indennita'  supplementare  di  prontezza operativa di cui
          all'art. 8, comma 2, della predetta legge n.  78/1983.  Con
          decreto  del Ministro della difesa, su proposta del capo di
          stato maggiore della Difesa, di concerto  con  il  Ministro
          del  tesoro  sono  annualmente  determinati  i  contingenti
          massimi  del  personale  destinatario  della  misura  sopra
          prevista.
            3.  La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di
          impiego operativo, determinata dall'art. 5,  comma  2,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
          394, per le  particolari  condizioni  di  impiego  previste
          dallo   stesso  comma  in  un  ventesimo  della  differenza
          percentuale tra l'indennita'  percepita  e  quella  di  cui
          all'art.  2  della legge 23 marzo 1983. n. 78, e' stabilita
          in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
          servizio presso i suddetti enti.
            4. A decorrere dal 1 gennaio 1997, le misure  percentuali
          previste  dalla  tabella  III  allegata alla legge 23 marzo
          1983, n. 78, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          per  gli  equipaggi  fissi  di  volo  in  130  e  110 sono,
          rispettivamente, elevate a 135 e 115.
            5.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  il  premio   di
          disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
          e' rideterminato in L. 200.000 giornaliere.
            6. (Omissis).
            7.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1997, per il personale di
          cui all'art.  1, comma 1, la misura mensile dell'indennita'
          supplementare di marcia  prevista  dall'art.  8,  comma  1,
          della  legge 23 marzo 1983, n. 78, e ridotta dal 180 al 150
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per
          il personale della XIII fascia della tabella I della  legge
          23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
          n. 394".
            -  Gli  articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell legge n. 78/1983
          sopra citata riguardano le seguenti indennita'  di  impiego
          operativo   per   reparti   di  campagna,  di  imbarco,  di
          aeronavigazione, di volo, per  il  controllo  dello  spazio
          aereo,  supplementare di comando navale di mancato alloggio
          e di fuori sede; le tabelle II, III,  e  IV  allegate  alla
          legge riguardano le indennita': mensile di aeronavigazione,
          mensile  di  volo  e  mensile per il controllo dello spazio
          aereo.
            - Gli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15  e  16  della  stessa
          legge   n.    78/1983  riguardano  le  seguenti  indennita'
          supplementare   di   marcia    e    prontezza    operativa,
          supplementare per truppe da sbarco per unita' anfibie e per
          incursori subacquei, supplementare per servizio idrografico
          e  per particolari incarichi espletati a bordo delle unita'
          navali,  supplementari  per  pronto  intervento  aereo  per
          piloti collaudatori-sperimentatori per piloti istruttori di
          volo  e  di specialita' e compensi di collaudo, per allievi
          piloti  per  allievi  navigatori  per   ufficiali   allievi
          osservatori  per  allievi  paracadutisti,  di  volo oraria,
          supplementare per servizio
           presso poligoni permanenti istallazioni  e  infrastrutture
          militari    stazioni    radio    e    radar   con   compiti
          tecnico-operativi  militari  di  carattere   speciale,   la
          tabella  V  allegata  alla  legge  riguarda  le  indennita'
          supplementari  per  pronto  intervento  aereo,  per  piloti
          collaudatori-sperimentatori,  per piloti istruttori di volo
          e di specialita'".
            - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge  n.
          78/1983:
            "Art.  17  (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
          indennita').   -  Le  indennita'  previste  dai  precedenti
          articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per
          il  trattamento  piu'  favorevole  e le eccezioni stabilite
          dalla presente legge, non  sono  comulabili  fra  loro.  Le
          stesse  indennita'  e le indennita' di cui ai commi primo e
          secondo  dell'art.  9  della  presente   legge   non   sono
          cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui
          alla   legge  23  dicembre  1970,  n.  1054,  e  successive
          modificazioni, salvo  quanto  disposto  dal  secondo  comma
          dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
            Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver
          diritto  ad  una  delle  indennita'  di  cui  ai precedenti
          articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita'  di
          aeronavigazione  o  di  volo  conserva  il  trattamento  in
          godimento.  Qualora  la  misura  di  tale  trattamento  sia
          inferiore   a  quella  dell'indennita'  di  cui  ai  citati
          articoli 2,  3,  4  e  7,  queste  ultime  indennita'  sono
          corrisposte per la differenza.
            Ai  piloti  e  agli  specialisti  che  svolgono attivita'
          aeronavigante o  di  volo  con  aeromobili  imbarcati  sono
          corrisposte,  in  deroga al divieto di cumulo stabilito dal
          precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione  o
          di  volo  e  l'indennita'  d'imbarco,  delle  quali la piu'
          favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta  al
          25  per  cento.  Le  indennita'  supplementari  di  cui  ai
          precedenti  articoli  9,  10  e  11,   salvo   l'indennita'
          supplementare  di  comando  navale,  non  sono suscettibili
          degli  aumenti  percentuali  previsti   dall'art.   5   del
          regolamento  sugli  assegni  d'imbarco  approvaro con regio
          decreto   15   luglio   1938,   n.   1156,   e   successive
          modificazioni.
            Ai  piloti,  agli  specialisti  e  ai  paracadutisti  che
          svolgono   attivita'   aeronavigante,   di   volo   o    di
          paracadutismo  presso  comandi,  grandi  unita',  reparti e
          supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi  sono
          corrisposte  in  deroga  al  divieto di cumulo stabilito al
          primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di  volo  e
          la  indennita'  di  cui al secondo comma dell'art. 3, delle
          quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta
          all'8 per cento.
            Le  idennita'  indicate  al  primo  comma  del   presente
          articolo  sono  cumulabilli  con  quelle di cui all'art. 21
          della legge 27 maggio 1970, n. 365.
            L'indennita'  d'impiego  operativo  di  cui  all'art.   2
          spettante  agli  ufficiali  e  sottufficiali dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o  ridotta  solo
          nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle
          stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
            Nel  primo comma dell'art. 5 delle norme approvate con il
          regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito  in
          legge  dalla  legge  4  aprile 1935, n. 808, le parole ''e'
          sospesa salvo il disposto  del  successivo  art.  8''  sono
          sostituite  dalle  altre:  ''e'  sospesa  o  ridotta, nelle
          stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo
          il disposto del successivo art. 8''.
            Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14,  nonche'
          tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli,
          fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'art. 2,
          non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria,
          al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio
          per   infermita'   quando   questa   si  protrae  oltre  il
          quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art.  14,  al
          personale   che,   fruendo  del  trattamento  economico  di
          missione con percezione della  relativa  diaria,  frequenta
          corsi  presso  le  accademie,  le  scuole e gli istituti di
          forza armata o interforze, nonche' presso le universita'  o
          all'estero.
            L'indennita'  di  cui al secondo comma dell'art. 8 non e'
          cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 8,  primo
          comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.
            Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennita'
          di  imbarco,  di  aeronavigazione,  di volo o di pilotaggio
          vengono    corrispote    con    le    modalita'    previste
          rispettivamente  dal  regolamento  sugli assegni di imbarco
          approvato con regio decreto 15  luglio  1938,  n.  1156,  e
          successive  modificazioni,  e  dalle norme approvate con il
          regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito  in
          legge  dalla  legge  4  aprile  1935,  n. 808, e successive
          modificazioni.
            Le  misure  giornaliere  delle indennita' stabilite dalla
          presente legge, nei casi in cui occorra determinarle,  sono
          pari ad un trentesimo di quelle mensili.
            Le  disposizioni  della  presente  legge  concernenti  le
          indennita' di aeronavigazione, di  volo,  di  pilotaggio  e
          relative  indennita' supplementari valgono anche, in quanto
          applicabili, per gli ufficiali, sottoufficiali  e  militari
          di  truppa  dei  reparti di volo del Corpo della guardia di
          finanza e per  il  personale  dei  reparti  di  volo  della
          Polizia  di  Stato  in  possesso  del  brevetto militare di
          pilota,  osservatore  o  specialista  o  facenti  parte  di
          equipaggi   fissi  di  volo  o  che  frequentano  corsi  di
          pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo".
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  3,  commi  18-bis  e
          18-quater,  del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del
          D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di  attuazione  dell'accordo
          contrattuale  triennale relativo al personale della Polizia
          di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia):
            "18-bis. Al personale della Guardia di finanza  competono
          le  indennita'  di  cui agli articoli 4 e 10 della legge 23
          marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita'  che  saranno
          fissate  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica da
          emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto.
          Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima  del
          50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23
          marzo  1983,  n.  78,  e  nella  misura  intera  per quelle
          previste   dall'art.   10   della   medesima   legge,   con
          l'indennita'  mensile  pensionabile  di  cui  alla  legge 1
          aprile 1981, n. 121".
            18-ter. (Omissis).
            "18-quater. Le indennita' di cui  al  comma  18-bis  sono
          estese,  con  le  stesse  misure e modalita' fissate con il
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  previsto   dal
          medesimo  comma,  al  personale  della  Polizia  di  Stato,
          dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo  degli  agenti  di
          custodia  che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e
          di imbarco".
            - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
          n. 216/1992 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge  7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione
          di spesa per la perequazione del trattamento economico  dei
          sottufficiali  dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla
          sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12  giugno
          1991  e  all'esecuzione  di giudicati, nonche' perequazione
          dei  trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle
          corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di impiego delle Forze di polizia  e  del  personale  delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere, attribuzioni e trattamenti economici): "5. Fino a
          quando non saranno approvate le norme per il  riordinamento
          generale   della   dirigenza,   il   trattamento  economico
          retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei  dirigenti
          civili e militari delle amministrazioni dello Stato,  anche
          ad  ordinamento  autonomo,  e'  aggiornato  annualmente con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei
          Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  del  tesoro,  nel
          rispetto  delle  norme  generali  vigenti, in ragione della
          media degli incrementi retributivi realizzati,  secondo  le
          procedure  e con le modalita' previste dalle norme vigenti,
          dalle altre  categorie  di  pubblici  dipendenti  nell'anno
          precedente".