Art. 7.
  1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un
concorso  straordinario  per  titoli  ed  esami  per  l'accesso  alle
qualifiche  iniziali  dei  ruoli  dei  commissari e dei tecnici della
Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili
alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due concorsi straordinari
nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze
verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del
precedente concorso straordinario.
  2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1 e' ammesso a partecipare il
personale  della  Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma
di  laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia
riportato,  nei  tre  anni precedenti, la sanzione disciplinare della
deplorazione  o  altra  sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello
stesso  periodo,  un  giudizio  complessivo  non inferiore a "buono",
appartenente  rispettivamente  ad  uno  dei  ruoli  del personale che
espleta  funzioni  di  polizia  o  ad uno dei ruoli del personale che
espleta funzioni tecnico - scientifiche o tecniche.
  3.  L'esame  consiste  in  due  prove  scritte e un colloquio nelle
materie   previste   per   i  corrispondenti  concorsi  pubblici.  La
composizione  della  commissione  giudicatrice,  i titoli da porre in
valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono stabiliti
con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.
  4.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma 1 sono nominati
rispettivamente  vice commissari o direttori tecnici della Polizia di
Stato  e  sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione
di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'articolo
28  della  legge  10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi
non  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 51 della predetta
legge n. 668 del 1986.
  5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso
ai  ruoli  dei direttori tecnici selettori del Centro psico - tecnico
della  Polizia di Stato e' bandito per tutti i posti disponibili alla
data  del  31  agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi
coloro  che,  in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o
abbiano  svolto  le  attivita'  di psicologo o perito selettore nelle
strutture  della  Polizia  di  Stato,  successivamente  alla  data di
entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.
 
          Note all'art. 7:
            -  La  legge   n.   668/1986   riguarda:   "Modifiche   e
          integrazioni  alla  legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi
          decreti    di    attuazione,    sul    nuovo    ordinamento
          dell'amministrazione   della   pubblica  sicurezza".     Si
          riportano gli articoli 28 e 51:
            "Art. 28. - 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di
          cui agli articoli 48, 53, 56 e 102  della  legge  1  aprile
          1981, n. 121 e all'art.
           8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n.  341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
          o della Amministrazione del Ministero dell'interno o  degli
          altri  Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al
          corso e' posto in aspettativa con il trattamento  economico
          piu'  favorevole  di cui all'art.   59 della legge 1 aprile
          1981, n. 121".
            "Art. 51. - 1. Per il  computo  dell'anzianita'  prevista
          nei  decreti  di  attuazione  della legge 1 aprile 1981, n.
          121, ai fini dell'inquadramento nelle  nuove  qualifiche  e
          della  progressione  in  carriera,  nonche'  ai  fini della
          partecipazione ai concorsi di  passaggio  a  carriera  o  a
          qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'art.
          41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
            2.  Il personale interessato e' ammesso a beneficiare per
          una sola volta del  riconoscimento  di  cui  al  precedente
          comma  1,  che,  in  ogni caso, non compete a coloro che ne
          abbiano gia' usufruito anteriormente all'entrata in  vigore
          della legge 1 aprile 1981, n. 121".
            -  La  legge  n.  232/1990  reca: "Copertura per le spese
          derivanti dall'applicazione dell'accordo  per  il  triennio
          1988-1990  relativo  al personale della Polizia di Stato ed
          estensione agli altri Corpi di polizia".