Art. 7. 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono", appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico - scientifiche o tecniche. 3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'articolo 51 della predetta legge n. 668 del 1986. 5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico - tecnico della Polizia di Stato e' bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.
Note all'art. 7: - La legge n. 668/1986 riguarda: "Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza". Si riportano gli articoli 28 e 51: "Art. 28. - 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121". "Art. 51. - 1. Per il computo dell'anzianita' prevista nei decreti di attuazione della legge 1 aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonche' ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. 2. Il personale interessato e' ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano gia' usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121". - La legge n. 232/1990 reca: "Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia".