Art. 8.
  1.  Il  Ministro delle Finanze e' autorizzato a bandire un concorso
straordinario,  per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, nonche' non piu' di due
concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento
di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza,
riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
  2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1 e' ammesso a partecipare il
personale  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  che, alla data di
indizione del concorso, si in possesso dei seguenti requisiti:
    a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;
    b) anzianita' di servizio almeno pari a tre anni;
    c)  non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o
piu'  grave  della  consegna  di rigore e un giudizio complessivo con
qualifica inferiore a "superiore alla media";
    d)   idoneita'   fisico   -  psico  -  attitudinale  al  servizio
incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.
  3.  Le  modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione  della  commissione  giudicatrice,  l'indicazione  delle
prove  e  delle  materie  di  esame  e dei titoli, nonche' i relativi
criteri  di  valutazione  sono  stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze che indice il concorso.
  4.  I  vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato
un  corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo
l'ordine  della  graduatoria  approvata al termine dello stesso, sono
nominati  tenenti  in servizio permanente effettivo del ruolo normale
della  Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella
in  cui  sono  stati  dichiarati  vincitori del concorso medesimo e a
quella  in  cui  sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli
ufficiali  provenienti  dall'  Accademia  ai  sensi dell' articolo 2,
numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371.
 
          Nota all'art. 8:
            - Si trascrive il testo dell'art. 2, n. 1, della legge n.
          371 del 1967 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali
          in servizio permanente della Guardia di finanza):
            "Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:
             1)   dagli   allievi  dell'Accademia  della  Guardia  di
          finanza, che abbiano  superato  un  corso  di  reclutamento
          della durata di due anni".