Art. 8. 1. Il Ministro delle Finanze e' autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' non piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, si in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche; b) anzianita' di servizio almeno pari a tre anni; c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o piu' grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a "superiore alla media"; d) idoneita' fisico - psico - attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale. 3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonche' i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall' Accademia ai sensi dell' articolo 2, numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371.
Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 2, n. 1, della legge n. 371 del 1967 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza): "Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti: 1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni".