Art. 9. 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonche' due o piu' concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996. 2. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonche' dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso. 3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.
Nota all'art. 9: - Il decreto legislativo n. 117/1993 riguarda: "Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri".