Art. 9.
  1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a bandire, entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un
concorso  straordinario,  per titoli ed esami, per il reclutamento di
sottotenenti  in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri,  riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di
maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza,
maresciallo  capo  e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri,
nonche'  due o piu' concorsi straordinari nel quinquennio successivo.
Il numero dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50
per   cento   di   quelli   complessivamente   disponibili   rispetto
all'organico  del  predetto  ruolo  speciale, alla data del 31 agosto
1996.
  2.  Le  modalita'  di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i
requisiti  per  la  partecipazione, la composizione della commissione
giudicatrice,  l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei
titoli  utili,  nonche'  dei  relativi  criteri  di valutazione, sono
stabiliti  con  il  decreto  del  Ministro della difesa che indice il
concorso.
  3.  I  vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel
ruolo  speciale  con il grado di sottotenente secondo le disposizioni
del   decreto  legislativo  24  marzo  1993,  n.  117,  e  successive
modificazioni,   e  sono  ammessi  alla  frequenza  di  un  corso  di
formazione di durata non inferiore a nove mesi.
 
          Nota all'art. 9:
            -  Il   decreto   legislativo   n.   117/1993   riguarda:
          "Istituzione  dei  ruoli  normale, speciale e tecnico degli
          ufficiali   in   servizio    permanente    dell'Arma    dei
          carabinieri".