Art. 2.
    1.  Le  disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli
1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri  non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario
possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le  somme
del  Fondo  nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite
nell'esercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri
di cui  l'articolo  127  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  non  impegnate  nell'esercizio  medesimo,  possono  esserlo
nell'esercizio successivo.
 
          Nota all'art. 2.
            - L'art. 127, del testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
          approvato  con  D.P.R.  n. 309/1990, (Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 31  ottobre  1990,  n.  255),  reca
          testualmente:
            "Art.  127  (Fondo  nazionale  di intervento per la lotta
          alla droga).  - 1. Presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri  e' istituito il Fondo nazionale di intervento per
          la lotta alla  droga  per  il  finanziamento  di  progetti,
          finalizzati  al  perseguimento degli obiettivi del presente
          testo  unico,  presentati  dai  Ministri  dell'interno,  di
          grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione
          e  della  sanita'  con  particolare riguardo per i progetti
          localizzati nelle regioni meridionali.
            2. A valere sul Fondo di cui al comma  1  possono  essere
          finanziati  progetti  mirati alla prevenzione e al recupero
          dalle tossicodipendenze elaborati dai  comuni  maggiormente
          interessati   dall'espansione   di  tale  fenomeno,  previa
          presentazione  di  progetti  di  fattibilita'  indicanti  i
          tempi,  le  modalita'  e  gli  obbiettivi  che si intendono
          conseguire nel campo della  prevenzione  e  recupero  dalle
          tossicodipendenze.  Al  finanziamento  dei progetti possono
          accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
          che intendono attivare servizi sperimentali di  prevenzione
          sul territorio.
            3.   Una   quota   almeno  pari  al  7  per  cento  degli
          stanziamenti  di  cui  al  comma   11   e'   destinata   al
          finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti
          alla  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
          pubblici   e   privati   convenzionati   per   l'assistenza
          socio-sanitaria  alle tossicodipendenze, anche con riguardo
          alle   problematiche   derivanti   dal    trattamento    di
          tossicodipendenti sieropositivi.
            4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e'
          disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio
          dei    Ministri,   sentito   il   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
            5. Il Comitato nazionale di  coordinamento  per  l'azione
          antidroga,  nella  prima  seduta, specifica le priorita' in
          tema di  prevenzione  e  recupero  dalle  tossicodipendenze
          nonche'  di  contenimento  del  fenomeno  della sindrome da
          immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per
          la   ripartizione  del  Fondo  e  per  la  valutazione  dei
          progetti, tenendo conto tra l'altro:
             a)  dell'urgenza  degli  interventi   in   relazione   a
          situazioni di alto rischio;
             b)   degli   interventi  volti  alla  prevenzione  e  al
          contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV  tra  i
          tossicodipendenti;
             c)  della  carenza  di  strutture idonee alla lotta alla
          droga,  nel  settore  di  competenza  di  ciascun  soggetto
          proponente;
             d)  della  necessita'  di  formazione del personale, con
          riferimento  agli  specifici   obiettivi   proposti   dalla
          Organizzazione  mondiale  della sanita' (regione europea) e
          dalla Comunita' europea.
            6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una
          commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro
          per  gli  affari  sociali  o  da  un  dirigente generale in
          servizio alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e
          composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del
          recupero  dalle  tossicodipendenze,  dei  seguenti settori:
          sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico,
          riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione  e'
          coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto
          un  funzionario  della carriera direttiva o dirigenziale in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            7.  Le  amministrazioni  destinatarie  dei  finanziamenti
          avviano  la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla
          erogazione del finanziamento,  dandone  comunicazione  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, che, in mancanza,
          provvede, sentito il Comitato  nazionale  di  coordinamento
          per  l'azione  antidroga, a ridistribuire le somme su altri
          progetti meritevoli di accoglimento.
            8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  dei  progetti  e  sui risultati
          conseguiti.
            9.  Nel  caso  in  cui  la  realizzazione  del   progetto
          finanziato   incontri   concrete   difficolta'   operative,
          l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
          puo' apportarvi le  opportune  variazioni,  ferma  restando
          l'entita' del finanziamento accordato.
            10.  L'onere  per  il  funzionamento della commissione di
          esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in
          lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
            11. L'onere per il finanziamento dei progetti di  cui  ai
          commi  1  e  2  e'  determinato in lire 176.040 milioni per
          l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
            12.   L'organizzazione   del   Comitato   nazionale    di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga e' disciplinata con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il
          Comitato  potra'  articolarsi  in  piu' sezioni, per il suo
          funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di
          cui  all'art.  7,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400".