Art. 2. 1. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le somme del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite nell'esercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri di cui l'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate nell'esercizio medesimo, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Nota all'art. 2. - L'art. 127, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255), reca testualmente: "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obbiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. 3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1. 5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro: a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio; b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti; c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente; d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea. 6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. 8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti. 9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato. 10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990. 11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991. 12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potra' articolarsi in piu' sezioni, per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".