Art. 3.

  1.  Per le finalita' di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno
puo'  disporre  aperture  di  credito  a  favore  dei  prefetti delle
province  interessate, con limite di importo anche superiore a quello
previsto  dall'articolo  56  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni.
  2.   Le  spese  sono  sostenute  direttamente  dalle  prefetture  o
rimborsate,  sempre  attraverso  le  prefetture,  ad  amministrazioni
pubbliche,  ad  enti  locali,  a organismi pubblici e privati anche a
carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione.
  3.  I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a
norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1
e successive modificazioni.