Art. 2.
 1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.    E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
  Roma, 17 gennaio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
 Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 50
 
          Nota all'art. 2:
            - Per il testo del comma 3  dell'art.  6  del  D.Lgs.  n.
          502/1992 si veda in nota alle premesse.