Art. 4. Modalita' delle prove di preselezione 1. Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale. 2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione e' dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e di quant'altro occorre per eseguire la prova senza alcun supporto cartaceo. 3. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione e non sia in grado di dargli suggerimenti. 4. Ciascun candidato deve rispondere a 35 quesiti vertenti su argomenti relativi alle materie scritte del concorso. 5. La durata massima della prova e' di 70 minuti. Per i portatori di handicap il tempo puo' essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai 30 minuti. 6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti, aventi complessivamente lo stesso grado di difficolta', distribuiti per materia. 7. E' ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma del comma 5.