Art. 4.
                Modalita' delle prove di preselezione
 1. Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in
numero  non  superiore  a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del
loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale.
 2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata
dalle  altre,  per  l'esecuzione  della prova. Ciascuna postazione e'
dotata   di   videoterminale   che  non  consenta  altre  interazioni
all'infuori  di  quella  relativa  alle  risposte  ai  quesiti  e  di
quant'altro  occorre  per  eseguire  la  prova  senza  alcun supporto
cartaceo.
 3.  I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono
assistiti,  nella  lettura  dei  quesiti  e  nella  digitazione delle
risposte,  da  personale  dell'amministrazione  e non sia in grado di
dargli suggerimenti.
 4.  Ciascun  candidato  deve  rispondere  a  35  quesiti vertenti su
argomenti relativi alle materie scritte del concorso.
 5. La durata massima della prova e' di 70 minuti. Per i portatori di
handicap  il tempo puo' essere aumentato secondo le valutazioni della
commissione, ma in misura comunque non superiore ai 30 minuti.
 6.  Il  sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare
che  a  ciascun  candidato  sia assegnato, in ciascuna sessione della
stessa  prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti,
aventi  complessivamente  lo stesso grado di difficolta', distribuiti
per materia.
 7.  E'  ammessa  la  correzione delle risposte durante la prova sino
alla scadenza del tempo consentito a norma del comma 5.