Art. 5. Svolgimento delle prove di preselezione 1. I candidati devono essere identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione della prova. 2. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale. 3. Dopo l'ingresso del gruppo dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione esaminatrice attiva la procedura di assortimento dei quesiti per l'assegnazione a ciascun candidato del relativo questionario. 4. I quesiti da proporre ai candidati sono selezionati tra quelli pubblicati a norma dell'articolo 8, comma 3. La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta e' quella vigente alla data di pubblicazione del bando.