Art. 5.
               Svolgimento delle prove di preselezione
 1.  I  candidati devono essere identificati al momento dell'ingresso
nei locali ove si svolge ogni sessione della prova.
 2. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi
strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale.
 3. Dopo l'ingresso del gruppo dei candidati nei locali ove si svolge
la  prova,  la  commissione  esaminatrice  attiva  la  procedura   di
assortimento  dei  quesiti per l'assegnazione a ciascun candidato del
relativo questionario.
 4. I quesiti da proporre ai candidati sono  selezionati  tra  quelli
pubblicati  a  norma dell'articolo 8, comma 3. La normativa di cui si
tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta e'  quella  vigente
alla data di pubblicazione del bando.