Art. 8. Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti 1. La commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine puo' deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio. 2. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Per la sua costituzione e' necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validita' delle delibere e' sufficente il voto della maggioranza dei presenti. 3. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e' assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana contenente il bando di concorso. 4. Sono sottoposti all'esame della commissione per l'eventuale revisione i quesiti per i quali, ad avviso di uno o piu' dei suoi componenti, si ravvisi l'opportunita di chiarimenti modificazioni, anche a seguito di modifiche legislative. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 febbraio 1997 Il Ministro: Flick Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997 Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 180
Nota all'art. 8: - L'art. 5-quater della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) e' cosi' formulato: "Art. 5-quater. - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La commissione e' formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non piu' di cinque anni con le modalita' stabilite dal regolamento. La partecipazione alla commissione non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese. 2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti".