Art. 8.
                      Commissione ministeriale
               per l'archivio informatico dei quesiti
 1. La commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-quater della
legge  16  febbraio  1913,  n. 89, inserito dall'articolo 1, comma 3,
della  legge  26  luglio  1995,  n.  328,  provvede  alla formazione,
conservazione,  gestione  e  aggiornamento del sistema e del relativo
archivio  informatico  dei  quesiti.  A  tal  fine puo' deliberare le
integrazioni,    modificazioni    e   soppressioni   necessarie   per
l'aggiornamento e completamento dell'archivio.
 2. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei
mesi.   Per  la  sua  costituzione  e'  necessaria  la  presenza  dei
magistrati  che la compongono e di almeno tre notai. Per la validita'
delle delibere e' sufficente il voto della maggioranza dei presenti.
 3. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e'
assicurata  mediante  la  loro  pubblicazione  nel  supplemento  alla
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana contenente il bando di
concorso.
 4.  Sono  sottoposti  all'esame  della  commissione  per l'eventuale
revisione  i  quesiti  per  i quali, ad avviso di uno o piu' dei suoi
componenti,  si  ravvisi  l'opportunita di chiarimenti modificazioni,
anche a seguito di modifiche legislative.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Roma, 24 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: Flick
Visto, il Guardasigilli: Flick
 Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997
 Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 180
 
          Nota all'art. 8:
            - L'art. 5-quater della legge n. 89/1913 (Ordinamento del
          notariato e degli archivi notarili) e' cosi' formulato:
            "Art. 5-quater. - 1. Presso  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  e'  istituita  la  commissione permanente per la
          conservazione, la gestione e  l'aggiornamento  del  sistema
          per  la  prova di preselezione del concorso per la nomina a
          notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti.  La
          commissione e' formata dal direttore generale degli  affari
          civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo
          delegato, dal direttore dell'ufficio notariato dello stesso
          Ministero,  dal  presidente  del  Consiglio  nazionale  del
          notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati  per
          non  piu'  di  cinque  anni  con le modalita' stabilite dal
          regolamento.  La  partecipazione   alla   commissione   non
          comporta  alcuna  indennita'  o retribuzione a carico dello
          Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.
            2.  I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non
          sono segreti".