Art. 9. 
    (Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria). 
    1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE e' esercitato
dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo  1958,  n.  259,
con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa. 
 
          Nota all'art. 9: 
            - La legge 21 marzo 1958, n. 259,  reca:  "Partecipazione
          della  Corte  dei  conti  al   controllo   sulla   gestione
          finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce  in  via
          ordinaria". Si trascrive il testo del relativo art. 12: 
            "Art. 12. - Il controllo  previsto  dall'art.  100  della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai  quali  l'Amministrazione  dello  Stato   o   un'azienda
          autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio  in
          capitale o servizi o beni ovvero  mediante  concessione  di
          garanzia finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei  modi
          previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
          da conti, nominato dal Presidente della Corte  stessa,  che
          assiste alle sedute degli organi di  amministrazione  e  di
          revisione".