Art. 2.
 
 1.  Le  entrate  derivanti dalla riscossione delle maggiorazioni dei
canoni disposte dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994,  n.  36,
nonche'  quelle  derivanti  da  eventuali  maggiorazioni dei predetti
canoni rispetto alle misure vigenti alla data di  entrata  in  vigore
della legge medesima, sono versate sull'apposito capitolo dello Stato
di  previsione  dell'entrata,  per essere riassegnate con decreti del
Ministro del tesoro al Fondo  speciale  per  il  finanziamento  degli
interventi  relativi  al  risparmio  idrico  e  al  riuso delle acque
reflue, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
nonche' per essere utilizzate per le finalita' di cui alla  legge  18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 2:
            -  Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 36/1994 e'
          il seguente:
            "Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica).  -  1.
          Ferme  restando  le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994 i
          canoni  annui  relativi  alle  utenze  di  acqua  pubblica,
          previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775, e successive
          modificazioni, costituiscono il corrispettivo per  gli  usi
          delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
             a)  per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire
          70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i  residui  di
          acqua sono restituiti anche in falda;
             b)  per  ogni  ettaro  per  irrigazione  di  terreni con
          derivazione  non  suscettibile  di  essere  fatta  a  bocca
          tassata, lire 640;
             c)  per  ogni  modulo  di acqua assentito per il consumo
          umano, lire 3 milioni;
             d)  per  ogni  modulo  di   acqua   assentito   ad   uso
          industriale,  lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari
          a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
          50 per cento se il  concessionario  attua  un  riuso  delle
          acque  a  cielo  chiuso  reimpiegando le acque risultanti a
          valle del processo produttivo o se restituisce le acque  di
          scarico  con  le  medesime  caratteristiche  qualitative di
          quelle prelevate.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
          dell'art.  12  del  decreto-legge  27  aprile  1990, n. 90,
          convertito con modificazioni, dalla legge 26  giugno  1990,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
          limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
             e)  per  ogni  modulo  di  acqua  per  la  pescicoltura,
          l'irrigazione  di attrezzature sportive e di aree destinate
          a verde pubblico, lire 500.000;
             f) per ogni kilowatt  di  potenza  nominale  concessa  o
          riconosciuta,  per  le  concessioni  di  derivazione ad uso
          idroelettrico, lire 20.467.   E' abrogato l'art.  32  della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
             g)   per  ogni  modulo  di  acqua  ad  uso  igienico  ed
          assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua  per  servizi
          igienici   e   servizi  antincendio,  ivi  compreso  quello
          relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture  varie
          qualora  la  richiesta  di  concessione  riguardi solo tale
          utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade  e
          comunque  per  tutti  gli  usi non previsti alle precedenti
          lettere, lire 1.500.000.
            2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1  non  possono
          essere  inferiori  a  lire  500.000  per derivazioni per il
          consumo umano e a lire 3 milioni per  derivazioni  per  uso
          industriale.
            3.  E'  istituito  un fondo speciale per il finanziamento
          degli interventi relativi al risparmio idrico  e  al  riuso
          delle  acque  reflue,  nonche'  alle  finalita' di cui alla
          legge 18 maggio 1989, n. 183, e  successive  modificazioni.
          Le   maggiori   entrate   derivanti  dall'applicazione  del
          presente  articolo  e   quelle   derivanti   da   eventuali
          maggiorazioni  dei  canoni  rispetto a quelli in atto dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          conferite al fondo di cui al presente comma.  Le somme sono
          ripartite  con  le  procedure di cui alla medesima legge n.
          183 del 1989.
            4. A far data dal 1 gennaio 1994 l'art. 2 della legge  16
          maggio  1970,  n. 281, non si applica per le concessioni di
          acque pubbliche.  A decorrere dala medesima data le regioni
          possono istituire  un'addizionale  fino  al  10  per  cento
          dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.
            5.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          definite  le  modalita'  per  l'applicazione  del  presente
          articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo
          conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita'
          di cui alla presente legge.
            6.  E' abrogato il comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge
          15 settembre 1990, n. 261, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
            7.  Al  comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498, le parole  da:  ''Le  maggiori  risorse''  fino  a:
          ''delle sostanze disperse.'' sono soppresse".
            -  La  legge  n.  183/1989  reca: "Norme per il riassetto
          organizzativo e funzionale della difesa del suolo".