Art. 3. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i canoni di cui all'articolo 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni cosi' risultante, e' incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio. 3. Con le stesse modalita' si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 1997 Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro Pennacchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 118