Art. 3.
 
 1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1997 i canoni di cui all'articolo 1
sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato  per
il  triennio  1997-1999,  con  decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.
 2. All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura  pari
al  tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo
anno, la misura dei canoni  cosi'  risultante,  e'  incrementata  del
tasso   di   inflazione   programmato   relativo   all'anno   stesso.
Analogamente  si  fa  luogo  all'aggiornamento  dei  canoni  relativi
all'ultimo anno del triennio.
 3.  Con  le stesse modalita' si procede all'aggiornamento dei canoni
per i trienni successivi.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di
farlo osservare.
  Roma, 25 febbraio 1997
 
                                         Il Ministro delle finanze
                                                  Visco
 
p. Il Ministro del tesoro
        Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 118