Art. 10.
 1.  La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
 La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 3 aprile 1997
                              SCALFARO

                       Prodi, Presidente del Consiglio dei
                              Ministri
                      Ciampi, Ministro  del tesoro e del
                              bilancio  e  della   programmazione
                              economica

Visto, il Guardasigilli: Flick