Art. 2.
 1.  Il  comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
 "2.  Il  bilancio  pluriennale e' redatto per unita' previsionali di
entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i
trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori
di   spesa   decentrata.   Il   bilancio   pluriennale  non  comporta
autorizzazione  a  riscuotere  le  entrate e ad eseguire le spese ivi
contemplate ed e' aggiornato annualmente".
 
          Nota all'art. 2:
            - Il testo del comma 2  dell'art.  4  della  gia'  citata
          legge  n.  468/1978,  era  il  seguente:  "2.  Il  bilancio
          pluriennale e' redatto per categorie di entrata e categorie
          di spesa; nell'ambito di queste ultime vengono  individuati
          i  trasferimenti  correnti  e  di  conto  capitale  verso i
          principali  settori  di  spesa  decentrata.   Il   bilancio
          pluriennale  non  comporta  autorizzazione  a riscuotere le
          entrate ne' ad eseguire le  spese  ivi  contemplate  ed  e'
          aggiornato annualmente".