Art. 3. 1. Dopo l'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unita' previsionali. Nella stessa sede, esamina altresi' lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione". 2. Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 della gia' citata legge n. 468/1978, a seguito delle modificazioni apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente); b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico- finanziaria (bilancio pluriennale programmatico). 2. Il bilancio pluriennale e' redatto per unita' previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente. 3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere moti- vate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici. 4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio. La versione prevista alla lettera a) delcomma 1 e' integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente gia' approvati". - Il testo del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), a seguito delle modificazioni apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno".