Art. 3.
 1.  Dopo l'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito
il seguente:
 "Art. 4-bis. (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione
degli  schemi  degli  stati  di previsione i Ministri indicano, anche
sulla  base  delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione
delle  singole  unita'  previsionali,  gli obiettivi e i programmi di
ciascun  Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli
oneri  delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' quelli dei
programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata,
con  riferimento alle singole unita' previsionali. Nella stessa sede,
esamina  altresi'  lo  stato di attuazione dei programmi in corso, ai
fini  della  proposta di conservazione in bilancio come residui delle
somme  gia'  stanziate  per  spese in conto capitale e non impegnate.
Infine,  il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di
previsione".
 2.  Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"non  oltre  l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono" sono
sostituite  dalle seguenti: "non oltre il terzo esercizio finanziario
successivo alla prima iscrizione".
 
          Note all'art. 3:
            - Il  testo  dell'art.  4  della  gia'  citata  legge  n.
          468/1978,  a  seguito  delle  modificazioni apportate dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art.  4  (Bilancio  pluriennale).  -  1.   Il   bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza dal Ministro del  tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento  di programmazione economico-finanziaria, e copre
          un  periodo  non  inferiore  a  tre   anni.   Il   bilancio
          pluriennale espone separatamente:
             a)  l'andamento delle entrate e delle spese in base alla
          legislazione vigente (bilancio pluriennale  a  legislazione
          vigente);
             b)  le  previsioni  sull'andamento delle entrate e delle
          spese  tenendo  conto  degli   effetti   degli   interventi
          programmati  nel  documento  di  programmazione  economico-
          finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
            2.  Il  bilancio  pluriennale  e'  redatto   per   unita'
          previsionali   di   entrata  e  di  spesa;  nell'ambito  di
          quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
          di conto capitale  verso  i  principali  settori  di  spesa
          decentrata.    Il   bilancio   pluriennale   non   comporta
          autorizzazione a riscuotere le entrate  e  ad  eseguire  le
          spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
            3.  Nelle  note  preliminari che illustrano le previsioni
          complessive del bilancio pluriennale, devono  essere  moti-
          vate  le  eventuali  variazioni  rispetto  alle  previsioni
          contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
          variazioni   derivanti    dagli    andamenti    tendenziali
          dell'economia   e   quelle   derivanti   dagli   interventi
          programmatici.
            4. Il bilancio  pluriennale  e'  approvato  con  apposito
          articolo  del  disegno  di  legge  di bilancio. La versione
          prevista alla lettera a) delcomma 1 e'  integrata  con  gli
          effetti   della   legge  finanziaria  e  dei  provvedimenti
          collegati alla manovra di  finanza  pubblica  eventualmente
          gia' approvati".
            -  Il  testo  del  secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18
          novembre    1923,    n.    2440     (Nuove     disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale  dello  Stato),  a  seguito  delle   modificazioni
          apportate  dalla  presente legge, e' il seguente: "Le somme
          stanziate per spese in conto capitale  non  impegnate  alla
          chiusura   dell'esercizio   possono   essere  mantenute  in
          bilancio, quali  residui,  non  oltre  il  terzo  esercizio
          finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non
          si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente. In  tale  caso,  il  periodo  di
          conservazione  e'  protratto  di  un  anno. Per le spese in
          annualita'   il   periodo    di    conservazione    decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciascun limite di impegno".